Sez. 3, Sentenza n. 8335 del 26/05/2003 (Rv. 563577 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE | Natura - Mancata impugnazione - Effetti - Formazione del giudicato - Esclusione - Irretrattabilità del credito - Configurabilità - Conseguenze - Ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenza del giudice di pace secondo equità - Esclusione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE
L'ingiunzione fiscale cumula in sè la duplice natura e funzione di titolo esecutivo, unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di autotutela, e di precetto, sicché dalla mancata proposizione dell'opposizione non discendono effetti di natura processuale ma solo la irretrattabilità del credito, qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o privato. Ne consegue che, non essendo essa ingiunzione suscettibile di acquistare efficacia di giudicato, la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità, che condanni l'amministrazione alla restituzione di una somma pagata sulla base di una ingiunzione fiscale non opposta, non integra violazione di norme processuali, sicché nei suoi confronti non è ammissibile il ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)