Sez. U, Sentenza n. 1742 del 11/06/1971 (Rv. 352212 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - OBBLIGO DEI COMUNI DI ESEGUIRE OPERE DI URBANIZZAZIONE- NATURA DI NORMA DI AZIONE - DIRITTO SOGGETTIVO DELL'ISTITUTO CASE POPOLARI - ESCLUSIONE - CONCRETA DETERMINAZIONE DEI COMUNI - IRRILEVANZA.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - OBBLIGO DEI COMUNI DI ESEGUIRE OPERE DI URBANIZZAZIONE- NATURA DI NORMA DI AZIONE - DIRITTO SOGGETTIVO DELL'ISTITUTO CASE POPOLARI - ESCLUSIONE - CONCRETA DETERMINAZIONE DEI COMUNI - IRRILEVANZA.*
La norma dell'art 44 del tu 28 aprile 1938 n 1165, sull'edilizia economica e popolare, in quanto pone a carico delle amministrazioni comunali il dovere giuridico di eseguire determinate opere di urbanizzazione, quale mezzo al fine non gia di assicurare ai singoli una utilita immediata e sostanziale, bensi di garantire la conformita all'interesse pubblico dell'Esercizio dei poteri alle stesse conferiti, si qualifica come norma di Azione e non di relazione, per cui da essa non sorge un diritto soggettivo a favore dell' istituto autonomo per le case popolari, neppure dopo che il comune si sia concretamente determinato ad esercitare, per realizzare il predetto interesse pubblico, l'attivita prevista dalla norma citata.*
Riferimenti normativi: Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)