Sez. 2, Sentenza n. 4520 del 05/05/1998 (Rv. 515099 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE | Esercizio a difesa o vantaggio della cosa comune da parte dei singoli condomini - Litisconsorzio necessario con gli altri condomini - Esclusione.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE
Le azioni a difesa o a vantaggio della cosa comune possono essere esperite dai singoli condomini senza che sia necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla comunione salva l'ipotesi in cui sia stata contestata la configurabilità stessa della condominialità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)