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Sez. 2, Sentenza n. 4045 del 12/07/1979 (Rv. 400537 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE - ESERCIZIO A DIFESA O VANTAGGIO DELLA COSA COMUNE DA PARTE DEI SINGOLI CONDOMINI - LITISCONSORZIO NECESSARIO CON GLI ALTRI CONDOMINI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (DOMANDA DI UN CONDOMINO CONTRO IL COSTRUTTORE VENDITORE PER LA COMPLETA ESECUZIONE DELLE OPERE CONDOMINIALI; LITISCONSORZIO NECESSARIO CON IL CONDOMINIO; ESCLUSIONE).*
Stato
decisa il 1979-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400537-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE - ESERCIZIO A DIFESA O VANTAGGIO DELLA COSA COMUNE DA PARTE DEI SINGOLI CONDOMINI - LITISCONSORZIO NECESSARIO CON GLI ALTRI CONDOMINI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (DOMANDA DI UN CONDOMINO CONTRO IL COSTRUTTORE VENDITORE PER LA COMPLETA ESECUZIONE DELLE OPERE CONDOMINIALI; LITISCONSORZIO NECESSARIO CON IL CONDOMINIO; ESCLUSIONE).*

Le azioni a difesa o a vantaggio della cosa comune possono essere sperimentate dai singoli condomini, senza che sia necessaria la integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla comunione. (nella specie, alla stregua di tale principio, la suprema Corte ha escluso che il condominio fosse litisconsorte necessario in relazione alla domanda, proposta da un condomino contro il costruttore-venditore volta ad ottenere la completa esecuzione delle opere condominiali). (V 1096/77, mass n 384736; (V 2960/72, mass n 360709; (V 1351/67, mass n 327944).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)