Sez. 1, Sentenza n. 7670 del 01/08/1990 (Rv. 468444 - 01)
ADOZIONE - NUOVA DISCIPLINA - ADOZIONE (DEI MINORI DI ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONI DI ABBANDONO - IN GENERE - DICHIARAZIONE - IN GENERE - POSSIBILITÀ DI OVVIARE ALLA SITUAZIONE DI ABBANDONO CON MISURE DI SOSTEGNO OFFERTE DAI SERVIZI LOCALI - DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ADOTTABILITÀ - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
ADOZIONE - NUOVA DISCIPLINA - ADOZIONE (DEI MINORI DI ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONI DI ABBANDONO - IN GENERE - DICHIARAZIONE - IN GENERE - POSSIBILITÀ DI OVVIARE ALLA SITUAZIONE DI ABBANDONO CON MISURE DI SOSTEGNO OFFERTE DAI SERVIZI LOCALI - DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ADOTTABILITÀ - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore non è consentita, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 4 maggio 1983 n. 184, quando sia possibile ovviare alla situazione di abbandono con misure di sostegno offerte dai servizi locali, mentre non rileva che si richiedano misure di particolare intensità nella realizzazione, sempre che non sussista una loro pratica inattuabilità e che non sia necessaria una protrazione di esse per un periodo tanto lungo da integrare una completa supplenza dei genitori, definitivamente impossibilitati a provvedere alle esigenze del minore. (Conf 2718/89, mass n 462996; (Conf 6452/88, mass n 460779).*
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)