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Sez. 1, Sentenza n. 2718 del 05/06/1989 (Rv. 462996 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE DEI MINORI D'ETÀ - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1989-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462996-01

ADOZIONE - ADOZIONE DEI MINORI D'ETÀ - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Poiché la nuova disciplina della dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, risultante in particolare dagli artt. 1 e 8 della legge 4 maggio 1983 n. 184, ha accentuato l'esigenza di assicurarne la crescita e lo sviluppo preferibilmente nella famiglia di origine, considerata come ambiente naturale - ferma restando la precedenza da accordare agli interessi del minore - la detta dichiarazione non può conseguire al mero riscontro della inadeguatezza dell'apporto affettivo e materiale dei genitori e, quindi, alla preferibilità, ai fini di un più sano sviluppo psicofisico del figlio, di una vita presso terzi, occorrendo, invece, che la vita offerta dalla famiglia di origine sia inferiore alla soglia del minimo indispensabile per non compromettere in modo grave e permanente detta crescita, sì da giustificare il sacrificio del definitivo distacco dalla famiglia naturale. Parimenti, la dichiarazione dello stato di adottabilità non è consentita quando sia possibile ovviare alla situazione di abbandono con misure di sostegno offerte dai servizi locali ovvero - se detto abbandono dipenda da una causa di forza maggiore presumibilmente temporanea - con l'affido temporaneo ad altra famiglia, come espressamente previsto dall'art. 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184. (Conf 2811/88, mass n 458431, (sulla prima parte); (Conf 6452/88, mass n 460779, (sulla seconda parte); (Conf 8377/87, mass n 455935, (sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 2, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)