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Sez. 3, Sentenza n. 303 del 30/01/1976 (Rv. 378976 - 01)

STRADE - TUTELA E MANUTENZIONE - OBBLIGO DELLA PA - ADEMPIMENTO MEDIANTE AUSILIARI - LICEITA - OBBLIGO ULTERIORE DI VIGILARE SUGLI AUSILIARI - INADEMPIMENTO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1976-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378976-01

STRADE - TUTELA E MANUTENZIONE - OBBLIGO DELLA PA - ADEMPIMENTO MEDIANTE AUSILIARI - LICEITA - OBBLIGO ULTERIORE DI VIGILARE SUGLI AUSILIARI - INADEMPIMENTO - CONSEGUENZE.*

La pubblica amministrazione puo adempiere l'Obbligo di curare la manutenzione delle strade di sua pertinenza, al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo occulto, concretanti insidia o trabocchetto per gli utenti, avvalendosi di terzi estranei alla propria organizzazione, i quali assumano, attraverso Atti amministrativi o contratti (nella specie, contratto di appalto), la veste di suoi ausiliari. In tale ipotesi, il fondamentale dovere dell'amministrazione di osservare, nello svolgimento delle proprie attivita ed in ottemperanza del precetto del neminem laedere, non solo le norme legislative e regolamentari, ma anche quelle di prudenza e diligenza, si traduce nel dovere di vigilare sul soggetto a cui ha affidato l'assolvimento dei propri compiti, per evitare che l'inosservanza delle predette norme possa arrecare danni alla vita, all'incolumita ed al patrimonio dei cittadini; dalla violazione di tale dovere consegue la responsabilita dell'amministrazione verso i terzi, in ordine ai danni subiti per effetto della violazione medesima. (V 3213/73, mass n 367041; (V 2063/73, mass n 365216).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)