Sez. 3, Sentenza n. 2063 del 16/07/1973 (Rv. 365216 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO - STRADE - OMESSO COLLOCAMENTO DI SEGNALI DI PERICOLO - APPALTATORE TENUTO ALLA MANUTENZIONE DI STRADE - RESPONSABILITA IN CONCORSO CON LA PA - SUSSISTENZA.*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO - STRADE - OMESSO COLLOCAMENTO DI SEGNALI DI PERICOLO - APPALTATORE TENUTO ALLA MANUTENZIONE DI STRADE - RESPONSABILITA IN CONCORSO CON LA PA - SUSSISTENZA.*
L'appaltatore, il quale sia tenuto, in forza di contratto, a mantenere le strade in buone condizioni in modo da consentire la viabilita senza danni, deve predisporre mezzi idonei per adempiere l'Obbligo assunto, per cui se una strada sia divenuta, per qualsiasi motivo, pericolosa per gli utenti, egli deve provvedere alle opportune riparazioni senza indugio, restando altrimenti responsabile in solido con la pubblica amministrazione per il danno derivato a terzi per il mancato collocamento dei segnali di pericolo. (V 3735/68; 1588/67; 1873/65).*
Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 CORTE COST., Cod. Strada CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)