Sez. L, Sentenza n. 1984 del 18/02/1992 (Rv. 475793 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Consuetudini ed usi | Uso e prassi aziendali - Configurabilità - Condizioni - Comportamento di maggior favore ottenuto dal datore di lavoro erroneamente supponendo sussistente un obbligo contrattuale - Esclusione - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Consuetudini ed usi
L'uso o prassi aziendale non consiste nella mera reiterazione materiale di un comportamento, dovendo essere tale da rivelare l'intento negoziale di regolare aspetti di lavoro, e pertanto non è integrato da un comportamento di maggior favore che il datore di lavoro abbia tenuto in esecuzione di un obbligo contrattuale erroneamente ritenuto sussistente. (Principio affermato in relazione al trattamento praticato dal Banco di Sicilia ai dipendenti cessati dal servizio in epoca anteriore al luglio 1968 ed avvalsisi della facoltà di capitalizzare una parte della pensione, in favore dei quali la rivalutazione del trattamento di quiescenza era stata praticata sull'intera pensione, anziché, come invece avvenuto nei riguardi dei pensionati da epoca posteriore, sulla sola parte di pensione non capitalizzata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2078
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)