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Sez. L, Sentenza n. 9663 del 26/09/1998 (Rv. 519202 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI | Usi aziendali - Formazione - Condizioni - Comportamento di maggior favore in conseguenza dell'erronea supposizione da parte del datore di lavoro di un obbligo - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519202-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI

Al fine della formazione degli usi aziendali, riconducibili alla categoria degli usi negoziali o di fatto - che, in quanto tali, si distinguono dagli usi normativi, caratterizzati dai requisiti della generalità nonché dell'"opinio iuris ac necessitatis", e sono suscettibili di inserzione automatica, come clausola d'uso, nel contratto individuale di lavoro, con idoneità a derogare soltanto in "melius" la disciplina collettiva - rileva il mero fatto giuridico della reiterazione, nei confronti di una collettività più o meno ampia di destinatari, del comportamento considerato purché caratterizzato dal requisito della spontaneità e non tenuto in esecuzione di un obbligo contrattuale erroneamente ritenuto sussistente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2078

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)