Sez. 5 - , Ordinanza n. 7629 del 28/03/2018 (Rv. 647701 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Credito d'imposta per spese in materia di ricerca e sviluppo - Nulla osta al beneficio - Diniego - Motivazione specifica - Necessità - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
Il nulla osta, previsto dall'art. 29 del d.l. n. 185 del 2008, conv. in l. n. 2 del 2009, alla fruizione del credito d'imposta per le spese sostenute in relazione alle attività di ricerca e sviluppo, di cui alla l. n. 296 del 2006, è un atto vincolato all'esistenza o al difetto della copertura finanziaria, sicché sull'Amministrazione finanziaria non incombe l'onere di motivare compiutamente la propria decisione, che non integra, peraltro, l'esercizio di potestà impositiva, atteso che, a fronte della domanda di rimborso, la posizione di creditore è invece assunta dal contribuente rispetto alla pretesa del quale l'Ufficio assume il ruolo passivo di colui che "resiste" alla stessa.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 29 CORTE COST., Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)