Sez. T, Sentenza n. 18155 del 05/06/2026 (Rv. 679068-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - Controlli dell'Amministrazione finanziaria - Parere del MISE (ora MIMIT) - Richiesta dell'Agenzia delle entrate - Natura facoltativa - Diritto di difesa del contribuente - Limitazioni - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di benefici fiscali conseguenti ad attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.interm. 27 maggio 2015, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 14, del d.l. n. 145 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 9 del 2014, qualora si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e
congruità dei costi sostenuti, l'Agenzia delle entrate ha la facoltà, e non l'obbligo, di richiedere al Ministero dello sviluppo economico (ora MIMIT) di esprimere il proprio parere; tale previsione non limita il diritto di difesa del contribuente, al quale è consentito dimostrare anche in sede giudiziale il proprio diritto a conseguire il credito d'imposta indipendentemente dall'acquisizione del predetto parere e dal suo eventuale contenuto, privo di efficacia vincolante.
Decreto Legge 23/12/2013 num. 145 art. 3 com. 14, Legge 21/02/2014 num. 9 CORTE COST., DM min. EFI 27/05/2015 art. 8 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)