Sez. L, Sentenza n. 3950 del 25/11/1975 (Rv. 378226 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - NOZIONE - INCIDENTE STRADALE - RISCHIO DI ELEZIONE - INDENNIZZABILITA - ESCLUSIONE - OCCASIONE DI LAVORO - INDENNIZZABILITA - COLPA PER INOSSERVANZA DELLE DIRETTIVE DEL DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (INCIDENTE STRADALE DI UN FATTORINO ALLA GUIDA DI UNA MOTORETTA; MANCATA AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI TALE VEICOLO; NECESSITA DELL'ACCERTAMENTO DEL LUOGO DELL'INCIDENTE IN RELAZIONE ALLE MANSIONI DEL LAVORATORE).*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - NOZIONE - INCIDENTE STRADALE - RISCHIO DI ELEZIONE - INDENNIZZABILITA - ESCLUSIONE - OCCASIONE DI LAVORO - INDENNIZZABILITA - COLPA PER INOSSERVANZA DELLE DIRETTIVE DEL DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (INCIDENTE STRADALE DI UN FATTORINO ALLA GUIDA DI UNA MOTORETTA; MANCATA AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI TALE VEICOLO; NECESSITA DELL'ACCERTAMENTO DEL LUOGO DELL'INCIDENTE IN RELAZIONE ALLE MANSIONI DEL LAVORATORE).*
Ai fini della maturazione del diritto alle prestazioni previdenziali per infortuni sul lavoro, l'occasione di lavoro, richiesta dall'art 2 del tu 30 giugno 1965 n 1124, non puo essere intesa nel senso di un collegamento meramente marginale fra infortunio e prestazione lavorativa e neppure come un semplice rapporto cronologico o topografico, essendo, invece, necessario che fra l'infortunio e la detta prestazione sussista un nesso causale, da ricercarsi nella dipendenza del rischio da un atto direttamente vincolato alla attivita lavorativa e, quindi, ricollegabile alle esigenze ed alle finalita dell'impresa. Ne consegue che, nel caso di un incidente stradale, che il lavoratore assume di aver subito nell'espletamento delle sue incombenze, l'indennizzabilita dell'infortunio e esclusa dal cosidetto 'rischio di elezioné e cioe dall'assoluta Mancanza di ogni nesso di occasionalita, intesa nel senso anzidetto, fra il comportamento del lavoratore, produttivo dell'incidente, e le mansioni lavorative espletate. Ove, poi, tale nesso di occasionalita sussista, non vale ad escludere l'indennizzabilita dell'infortunio la mera colpa del lavoratore costituita dall'inosservanza delle direttive a lui impartite dal datore di lavoro per l'espletamento del suo servizio. (nella specie, i giudici del merito avevano escluso l'indennizzabilita dell'infortunio che un fattorino assumeva di aver subito mentre era alla guida di una motoretta, per provvedere alla consegna di pacchi, sulla base della mera circostanza che l'uso della motoretta non era stato autorizzato dal datore di lavoro, ed omettendo di accertare se il luogo in cui si era verificato l'incidente, si trovava, o meno, lungo il percorso - non necessariamente il piu breve - da seguire per l'espletamento della detta incombenza. La suprema Corte ha cassato tale pronunzia, enunziando il principio di cui in massima).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 21/11/1918 num. 1889 art. 115, Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)