Sez. L, Sentenza n. 3599 del 02/06/1980 (Rv. 407441 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - NOZIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD INFORTUNIO OCCORSO AL COLTIVATORE DIRETTO, RECATOSI COL PROPRIO TRATTORE A RICONSEGNARE DEGLI ATTREZZI AGRICOLI, AL RITORNO IN ORA NOTTURNA, DOPO UNA BREVE SOSTA DI RIPOSO E RISTORO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - NOZIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD INFORTUNIO OCCORSO AL COLTIVATORE DIRETTO, RECATOSI COL PROPRIO TRATTORE A RICONSEGNARE DEGLI ATTREZZI AGRICOLI, AL RITORNO IN ORA NOTTURNA, DOPO UNA BREVE SOSTA DI RIPOSO E RISTORO.*
Affinche un evento lesivo possa considerarsi come verificatosi in 'occasione di lavorò e, quindi, ai sensi dell'art 2 del DPR 30 giugno 1965 n 1124, compreso nell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, non e sufficiente un collegamento meramente marginale od indiretto con l'attivita lavorativa dell'assicurato, ne un semplice rapporto di coincidenza cronologica o topografica, ma occorre che le prestazioni lavorative ed il sinistro siano legati da un nesso di derivazione eziologica, nel senso che l'evento dipenda dal rischio inerente ad un atto intrinseco a quelle prestazioni, o, comunque, strettamente connesso al compimento delle medesime ed al perseguimento delle relative finalita. Da cio consegue che la presenza di un diverso rischio elettivo, maggiore di quello lavorativo e derivante da un'accettazione volontaria rientrante nella sfera di attivita personale dell'assicurato, in quanto venga ad interrompere la stretta suddetta connessione causale fra attivita lavorativa ed incidente, comporta l'estraneita di questo dall'ambito della tutela assicurativa. (nella specie la decisione impugnata aveva escluso l'occasione di lavoro nell'incidente occorso al coltivatore diretto che, recatosi con il proprio trattore a riconsegnare degli attrezzi agricoli, al ritorno, in ora notturna, dopo una non breve sosta, per esigenze personali di riposo e di ristoro, aveva perso il controllo del mezzo che era ribaltato e lo aveva travolto. La suprema Corte ha respinto il ricorso). (V 5240/77, mass n 388885; (V 3950/75, mass n 378226; (V 1708/75, mass n 375336; (Conf 3289/77, mass n 386823).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)