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Sez. L, Sentenza n. 8251 del 29/04/2004 (Rv. 572468 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Crediti di lavoro - Divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione - Caducazione ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000 - Effetti - Computo degli interessi legali - Sul credito iniziale rivalutato periodicamente e non sull'importo originario del credito - Necessità.
Stato
decisa il 2004-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572468-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge n.724 del 1994 limitatamente all'estensione del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, già previsto per i crediti previdenziali, ai crediti di lavoro dei dipendenti privati in attività di servizio, su detti crediti continuano a spettare, in caso di inadempimento, interessi legali e rivalutazione monetaria(ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.), e gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con decorrenza dal momento dell'inadempimento e fino a quello di soddisfacimento del creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)