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Sez. L, Sentenza n. 16369 del 20/11/2002 (Rv. 558620 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Crediti di lavoro - Divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione - Caducazione ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 459 del 2000 - Effetti - Computo degli interessi legali - Sul credito iniziale rivalutato periodicamente, e non sull'importo originario del credito. Necessità.
Stato
decisa il 2002-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558620-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

Con riferimento ai crediti di lavoro, venuto meno il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 459 del 2000, (che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma trentaseiesimo, legge n. 724 del 1994 limitatamente all'estensione di detto divieto, già previsto per i crediti previdenziali, ai crediti di lavoro dei dipendenti privati in attività di servizio), gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)