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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26630 del 21/12/2016 (Rv. 641922 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo penale – Assoluzione in primo grado per ragioni di carattere processuale - Proposizione di appello da parte dell’imputato, in vista di un’assoluzione nel merito – Superamento del termine di durata ragionevole – Indennizzo – Spettanza – Fondamento.
Stato
decisa il 2016-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641922-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo penale, il segmento processuale successivo ad una pronuncia di carattere esclusivamente processuale favorevole all'imputato (nella specie, assoluzione per remissione di querela), non può considerarsi come irrilevante e privo di interesse per quest'ultimo, sussistendo un suo interesse ad un’assoluzione nel merito; pertanto, il protrarsi del processo in grado di appello, a seguito dell’impugnazione da parte di costui, non consente di affermare che il giudizio, pur dopo l’assoluzione in prime cure, rivesta ormai un carattere bagatellare o che la posta in gioco sia del tutto irrilevante, tale da far perdere all'imputato ogni concreto interesse.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)