Sez. L, Sentenza n. 12438 del 02/12/1995 (Rv. 494910 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE | Nullità per contrasto con norme imperative - Successiva abrogazione delle norme imperative violate - Conseguenze - Efficacia del contratto collettivo - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui una norma di legge (nella specie, l'art. 2, comma terzo, della legge 1 febbraio 1978 n. 30, sull'approvazione delle tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto) che preveda la nullità delle clausole contrattuali con essa contrastanti, venga abrogata da una norma successiva (nella specie, l'art. 1 della legge 12 luglio 1988 n. 270), tale abrogazione non ha effetto sulle norme contrattuali affette da nullità per contrasto con la disposizione abrogata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2069
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)