Sez. L, Sentenza n. 4648 del 16/04/1992 (Rv. 476831 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione | Esclusione di compensi aventi natura retributiva - Previsione contenuta in contratti collettivi successivi alla legge n. 297 del 1987 - Validità - Previsione in contratti collettivi anteriori - Disciplina ex art. 4, comma decimo, legge cit. - Portata.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione
La previsione dell'art. 2120, secondo comma, cod. civ. (nel nuovo testo dettato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297) che consente alla disciplina collettiva di escludere compensi di natura retributiva dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto, riguarda solo i contratti collettivi stipulati dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 297 del 1982; per le clausole dei contratti antecedenti, dirette ad incidere sul sistema di computo dell'indennità di anzianità, e quindi su una disciplina diversa ormai abrogata, trova invece applicazione la disposizione dell'art. 4, comma decimo, secondo cui dette pattuizioni sono nulle e sostituite di diritto dalle norme della medesima legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)