Sez. 3, Sentenza n. 4802 del 29/05/1987 (Rv. 453447 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SUL LOCATORE - OGGETTO.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SUL LOCATORE - OGGETTO.*
In tema di locazione di immobile urbano adibito ad uso diverso dall'abitazione, il locatore che receda dal contratto per necessità - ai sensi dell'art. 73 della legge n. 392 del 1978, come modificato dall'art. 1-bis della legge n. 93 del 1979 - non è tenuto a provare le ragioni che inducono lui stesso, il coniuge o taluno dei parenti in linea retta entro il secondo grado ad intraprendere una determinata attività economica, né a giustificare il motivo perché egli o il prossimo congiunto abbia deciso di dedicarsi ad una attività da svolgere nell'immobile locato, piuttosto che ad altra da potersi esercitare in altri ambienti dei quali dispone, essendo riconosciuta ad ogni cittadino l'iniziativa in materia economica (art. 41 della Costituzione); è sufficiente di conseguenza la prova della serietà della Determinazione, giustificata da apprezzabili ragioni di vita e di lavoro, nonché la dimostrazione che l'immobile locato costituisce l'unico bene idoneo a soddisfare la prospettata esigenza in Mancanza od a preferenza di altri locali dei quali il locatore abbia eventualmente la disponibilità diretta. (Conf 5467/83, mass n 430400).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)