Sez. 3, Sentenza n. 2034 del 25/02/1988 (Rv. 457907 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SUL LOCATORE - OGGETTO.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SUL LOCATORE - OGGETTO.*
In tema di locazione di immobile urbano adibito ad uso diverso dalla abitazione, il locatore che receda dal contratto per necessità - ai sensi dell'art. 73 della legge n. 392 del 1978, come modificato dall'art. 1 bis della legge n. 93 del 1979 - non è tenuto a provare le ragioni che inducono lui stesso o taluno dei parenti in linea retta entro il secondo grado ad intraprendere una determinata attività economica, né a giustificare il motivo perché egli o il prossimo congiunto abbia deciso di dedicarsi ad una attività da svolgere nell'immobile locato, piuttosto che esercitare altre attività anche mercantili di collaborazione con congiunti in ambienti disponibili, essendo riconosciuta ad ogni cittadino la facoltà di iniziativa privata. È sufficiente pertanto la prova della serietà del proposito, giustificato da apprezzabili ragioni di vita e di lavoro, ancorché non condizionato da condizioni economiche o da ragioni di forza maggiore. (V 6416/87, mass n 454698; (V 4802/87, mass n 453447; (V 5467/83, mass n 430400).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)