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Sez. 5, Sentenza n. 22506 del 04/11/2015 (Rv. 637076 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVO DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE | Questioni di fatto relative a valutazioni estimative - Nozione - Loro inerenza alla quantificazione e non alla qualificazione della domanda - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637076-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVO DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE

In tema di contenzioso tributario, secondo la disciplina anteriore al d.lgs. n. 546 del 1992, le questioni di fatto relative a valutazioni estimative, che l'art. 26 del d.P.R. n. 636 del 1972 sottrae alla cognizione della commissione tributaria centrale, sono quelle attinenti alla quantificazione del cespite (o del reddito) costituente la base imponibile del tributo, e non quelle che investono l'ambito di applicazione di una determinata norma. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto poter essere denunciata dinanzi alla commissione tributaria centrale la correttezza dell'interferenza, affermata nella sentenza impugnata, tra i risultati negativi di esercizio e l'inattitudine dell'azienda a produrre reddito, trattandosi di questione riguardante non la quantificazione, ma la qualificazione giuridica dell'avviamento).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)