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Sez. 5, Sentenza n. 373 del 11/01/2006 (Rv. 589997 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - IN GENERE | Giudizio davanti alla Commissione tributaria centrale - Natura - Giudizio di merito a cognizione piena - Configurabilità - Richiesta del contribuente di disapplicazione delle pene pecuniarie per obiettiva incertezza delle norme violate - Esame da parte dalla Commissione tributaria centrale - Necessità.
Stato
decisa il 2006-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589997-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, il giudizio che si svolge davanti alla Commissione tributaria centrale non è, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, un giudizio di annullamento e di pura legittimità, ma un giudizio di merito a cognizione piena, con esclusione soltanto delle questioni relative alla valutazione estimativa ed alla misura delle pene pecuniarie. Pertanto, la Commissione tributaria centrale, ancorché non competente in ordine alla misura delle pene pecuniarie, è tenuta a prendere in esame la richiesta, formulata dal contribuente con il ricorso, di dichiarare non dovute le sanzioni a norma dell'art. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per l'obiettiva incertezza delle norme di diritto sostanziale violate.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)