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Sez. 3, Sentenza n. 632 del 13/03/1970 Ud. (dep. 31/10/1970) Rv. 115596 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - CONDOTTA - MERO SILENZIO ALLE RICHIESTE DELLA POLIZIA -SUSSISTENZA DEL REATO - FINALITA DELL'AGENTE - REALIZZAZIONE -ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1970-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115596-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - CONDOTTA - MERO SILENZIO ALLE RICHIESTE DELLA POLIZIA -SUSSISTENZA DEL REATO - FINALITA DELL'AGENTE - REALIZZAZIONE -ININFLUENZA.*

Nella previsione delittuosa dell'art 378 cod pen, (volta ad impedire che il corso della giustizia nell'accertamento di reati subisca intralci e turbamenti) la locuzione 'chiunque aiuta ad eludere le investigazioni dell'autorità comprende ogni atteggiamento, positivo o negativo, di per se stesso idoneo ad eludere o fuorviare le investigazioni o ad intralciare le ricerche degli organi di polizia in tale previsione rientra non solo la condotta di chi renda false informazioni, ma anche quella di chi opponga un mero silenzio alle sollecitazioni degli organi di polizia, quando cio risponda al fine di favorire l'autore di un reato gia commesso. E poiche in detta ipotesi si concreta un reato di pericolo, e ininfluente che le finalita propostesi dall'agente si siano o meno realizzate, essendo sufficiente a perfezionare tale reato, sotto il profilo soggettivo, soltanto la volonta di conseguirle. (V 113516, 112126, anno 1969 109225, 106835 anno 1968 106095, 105111, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)