Sez. 3, Sentenza n. 25856 del 18/11/2013 (Rv. 629116 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Domanda accessoria e consequenziale ad opposizione all'esecuzione - Unicità della causa - Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - Applicabilità ad entrambe le domande - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
Nel caso di domanda accessoria e consequenziale ad una opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., il giudizio ha ad oggetto un'unica causa, per sua natura sottratta alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Ne consegue che, in relazione agli atti volti a radicare il giudizio di impugnazione davanti al giudice di grado superiore, compreso il giudizio di cassazione, per entrambe le domande trova applicazione la disciplina relativa all'opposizione all'esecuzione in quanto domanda proposta in via principale. (Nella specie, è stato ritenuto inammissibile perché fuori termine il ricorso per cassazione, ancorché in sede di giudizio di opposizione all'esecuzione l'opponente avesse richiesto ed ottenuto la restituzione di quanto versato in eccedenza al creditore sulla base del titolo costituito dalla sentenza di primo grado, poi riformata dalla sentenza della corte di appello, che rappresentava il titolo giudiziale in forza del quale era stata promossa, dall'opposto, la procedura esecutiva).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)