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Sez. 3, Sentenza n. 4930 del 11/08/1988 (Rv. 459751 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - OPPOSIZIONE A PRECETTO INTIMATO PER L'ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI DISPOSTI NEL GIUDIZIO PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO - DOMANDA RICONVENZIONALE DEL CONIUGE OPPOSTO DI RICONOSCIMENTO DEL SUO DIRITTO DI CREDITO NELL'AMMONTARE STABILITO PER L'ASSEGNO TEMPORANEO DI DIVORZIO - SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI - ASSOGGETTAMENTO.*
Stato
decisa il 1988-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459751-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - OPPOSIZIONE A PRECETTO INTIMATO PER L'ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI DISPOSTI NEL GIUDIZIO PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO - DOMANDA RICONVENZIONALE DEL CONIUGE OPPOSTO DI RICONOSCIMENTO DEL SUO DIRITTO DI CREDITO NELL'AMMONTARE STABILITO PER L'ASSEGNO TEMPORANEO DI DIVORZIO - SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI - ASSOGGETTAMENTO.*

Qualora, in Sede di opposizione a precetto intimato per l'esecuzione, ai sensi dell'art. 189 disp. Att. Cod. proc. civ., dei provvedimenti temporanei ed urgenti disposti nel giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 4, quinto comma, della legge n. 898 del 1970, il coniuge opposto, oltre a chiedere il rigetto dell'opposizione, proponga domanda riconvenzionale per il riconoscimento comunque del suo diritto di credito nell'ammontare stabilito per l'assegno temporaneo di divorzio, la relativa causa - stante la natura non alimentare del credito - è soggetta alla sospensione feriale dei termini, che si applica all'intero processo, ancorché il giudizio di opposizione all'esecuzione e le eventuali domande accessorie per responsabilità aggravata e di restituzione delle somme già pagate ne sia esente. (V 4332/86, mass n 447097; (V 4450/76, mass n 383169; (V 1451/76, mass n 380172; (V 41/76, mass n 378660).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 189, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 189, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)