Sez. 3, Sentenza n. 8823 del 23/08/1999 (Rv. 529396 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimenti impugnabili - Ordinanza ammissiva di mezzi istruttori - Implicito rinvio delle questioni di competenza alla decisione nel merito - Istanza di regolamento - Ammissibilità - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
L'istanza di regolamento di competenza è inammissibile quando il magistrato istruttore, nell'uso del suo potere ampiamente discrezionale, non ritenga di avvalersi della norma di cui al terzo comma dell'art. 187 cod.proc.civ. - che consente di far decidere separatamente le questioni pregiudiziali o preliminari -, e, nell'ammettere i mezzi di prova proposti dalle parti, con ciò stesso implicitamente disponga che le questioni attinenti alla competenza siano decise unitamente al merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)