Sez. 2, Sentenza n. 2281 del 27/07/1974 (Rv. 370659 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ORDINANZA AMMISSIVA DI MEZZI ISTRUTTORI - IMPLICITO RINVIO DELLE QUESTIONI DI COMPETENZA ALLA DECISIONE NEL MERITO - ISTANZA DI REGOLAMENTO - AMMISSIBILITA - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ORDINANZA AMMISSIVA DI MEZZI ISTRUTTORI - IMPLICITO RINVIO DELLE QUESTIONI DI COMPETENZA ALLA DECISIONE NEL MERITO - ISTANZA DI REGOLAMENTO - AMMISSIBILITA - ESCLUSIONE.*
L'istanza di regolamento di Competenza e inammissibile quante volte il magistrato istruttore, nell'uso del suo potere ampiamente discrezionale, non ritenga di avvalersi della norma di cui al terzo comma dell' art 187 cod civ - che consente di far decidere separatamente le questioni pregiudiziali o preliminari - e, nell'ammettere i mezzi di prova proposti dalle parti, con cio stesso implicitamente dispone che le questioni attinenti alla Competenza siano decise unitamente al merito; di tal che dette questioni non possono essere ed, in effetti, non sono in alcun modo pregiudicate dall'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)