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Sez. 2, Sentenza n. 4569 del 06/07/1983 (Rv. 429445 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ORDINANZA PROVVISORIA ED URGENTE DI REINTEGRAZIONE NEL POSSESSO PRONUNCIATA DAL GIUDICE ISTRUTTORE DELLA CAUSA PETITORIA - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429445-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ORDINANZA PROVVISORIA ED URGENTE DI REINTEGRAZIONE NEL POSSESSO PRONUNCIATA DAL GIUDICE ISTRUTTORE DELLA CAUSA PETITORIA - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*

Il regolamento necessario o facoltativo di Competenza (artt. 42 e 43 cod. proc. civ.) presuppone che una questione di Competenza sia stata definita, anche solo implicitamente, con provvedimento avente natura di sentenza, e, pertanto, l'istanza di regolamento di Competenza deve ritenersi inammissibile ove abbia ad oggetto l'ordinanza provvisoria ed urgente di reintegrazione nel possesso, emessa dal giudice istruttore della causa petitoria ai sensi dello art. 704, primo comma, cod. proc. civ., in quanto detta ordinanza, è inidonea ad essere configurata come pronuncia sulla Competenza, la quale nell'ipotesi dell'art. 704, primo comma, citato, è riservata esclusivamente al collegio, cui spetta, nella fase di merito successiva all'emanazione del provvedimento interdittale, di verificare a tal fine sia la natura petitoria della causa pendente, sia la connessione fra questa e la causa possessoria sopravvenuta.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)