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Sez. 2, Sentenza n. 1398 del 20/03/1989 (Rv. 462227 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DOMANDA POSSESSORIA NEL GIUDIZIO PETITORIO - COMPETENZA - DOMANDA DI REINTEGRAZIONE NEL CORSO DI UN GIUDIZIO PETITORIO - ORDINANZA DI RIMESSIONE DELLE PARTI DAVANTI AL GIUDICE DEL PETITORIO - NATURA DI SENTENZA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESPERIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462227-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DOMANDA POSSESSORIA NEL GIUDIZIO PETITORIO - COMPETENZA - DOMANDA DI REINTEGRAZIONE NEL CORSO DI UN GIUDIZIO PETITORIO - ORDINANZA DI RIMESSIONE DELLE PARTI DAVANTI AL GIUDICE DEL PETITORIO - NATURA DI SENTENZA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESPERIBILITÀ.*

Qualora sia domandata la reintegrazione del possesso nel corso di un giudizio petitorio, il provvedimento del pretore che - negata la tutela temporanea e ritenuta la sussistenza della fattispecie prevista dall'art. 704, ult. Comma, cod. proc. civ., derogatoria rispetto alla norma generale sulla Competenza funzionale del pretore in materia possessoria (art. 8, n. 1. Cod. proc. civ.) - rimette le parti davanti al giudice del petitorio, pur se emesso nella Forma dell'ordinanza, ha natura di sentenza, contenendo una statuizione di carattere negativo sulla Competenza, ed è, pertanto, impugnabile con regolamento di Competenza. (V 4520/88, mass n 459457; (V 1608/86, mass n 444975; (V 4569/83, mass n 429445; (V 4160/74, mass n 372807).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)