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Sez. L, Sentenza n. 8624 del 16/07/1992 (Rv. 478210 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento | Ripetizione di contributi indebitamente versati - Domanda di risarcimento del maggior danno conseguente all'inflazione - Onere di allegazione e di prova da parte dell'attore - Oggetto.
Stato
decisa il 1992-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478210-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento

In tema di restituzione di contributi assicurativi indebitamente versati, il datore di lavoro che intenda conseguire, oltre gli interessi legali, il maggior danno derivatogli dall'impossibilità di disporre della somma indebitamente pagata, deve allegare e provare - con ricorso, a tal fine, anche ad elementi presuntivi ed a fatti di comune esperienza in relazione alla propria qualità ed alla categoria di appartenenza - che la tempestiva restituzione di detta somma lo avrebbe messo in condizione di evitare o ridurre gli effetti dell'inflazione, traducendosi altrimenti in una sorta d'inammissibile rivalutazione automatica l'attribuzione del maggior danno predetto secondo gli indici ISTAT motivata dal giudice in base alla semplice considerazione della qualità dell'imprenditore del creditore e della notorietà della svalutazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)