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Sez. 1 - , Sentenza n. 5378 del 27/02/2020 (Rv. 656882 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Permesso di soggiorno per motivi familiari - Cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano - Rinnovo - Convivenza effettiva - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656882-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Il requisito della convivenza effettiva del cittadino straniero con il coniuge di nazionalità italiana non è richiesto ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per coloro che rientrano nella categoria di cui all'art. 30, comma 1, lett b), del d.lgs n. 286 del 1998, essendo ostativo a tale rilascio o rinnovo solo l'accertamento che il matrimonio fu contratto allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/07/1998 num. 286 art. 30 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 7 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 10, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 12, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)