Sez. 3 - , Ordinanza n. 32916 del 09/11/2022 (Rv. 666113 - 01)
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - IN GENERE | Danni da emotrasfusioni - Compensazione tra il risarcimento del danno dovuto dal Ministero della Salute e l’indennizzo riconosciuto ex l. n. 210 del 1992 - Morte del danneggiato - Somme da percepire in futuro - Rilevanza - Esclusione - Ragioni. RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" - In genere.
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - IN GENERE
Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, in caso di morte del danneggiato, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno in favore degli eredi ("compensatio lucri cum damno") solo in relazione a quanto già percepito dal "de cuius" alla data del decesso, e non anche con riferimento ai ratei da percepire in futuro, dal momento che con il decesso del beneficiario cessa l'obbligo della relativa corresponsione, e il danneggiante verrebbe altrimenti a trarre inammissibilmente vantaggio dal proprio illecito.
Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)