Sez. 3 - , Ordinanza n. 24816 del 18/08/2023 (Rv. 668653 - 01)
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - IN GENERE | Danni da emotrasfusioni - Detrazione dell'indennizzo riconosciuto ex l. n. 210 del 1992 dal risarcimento del danno dovuto dal Ministero della salute - Ammissibilità - Indennità integrativa speciale ex lege n. 324 del 1959 - Inclusione - Fondamento.
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - IN GENERE
In tema di danni da emotrasfusioni, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della salute per omessa adozione delle dovute cautele, dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno deve essere interamente scomputato l'indennizzo previsto dall'art. 2 della l. n. 210 del 1992, compresa la parte costituita dall'indennità integrativa speciale, di cui alla l. n. 324 del 1959, che, per sua stessa natura, accede all'emolumento principale legittimamente percepito, integrandolo.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 CORTE COST., Legge 27/05/1959 num. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)