Sez. 1, Sentenza n. 7864 del 26/09/1994 (Rv. 487899 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Opposizione allo stato passivo - Ricorso per cassazione - Termine breve - Disciplina ex art. 99, quinto comma, legge fall. successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 1980 - Eccezione di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE
L'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, legge fall., nel testo risultante dalla declaratoria di parziale incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 1980, laddove prevede che il termine breve per il ricorso per cassazione trovi applicazione anche nel caso di amministrazione straordinaria - per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - è manifestamente infondata, in quanto detto termine, seppure abbreviato, è sufficiente a consentire l'esercizio del diritto di difesa, né dà luogo a disparità di trattamento con riferimento ai termini diversi previsti per l'impugnazione dal codice di rito, atteso che il principio di eguaglianza non esclude normative diverse per situazioni diverse.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)