diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10930 del 08/08/2001 (Rv. 548875 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Cessione di fondo agricolo - Proprietario diretto coltivatore - Triplicazione dell'indennità ex art. 17 legge n. 865 del 1971 - Applicazione - Criteri.
Stato
decisa il 2001-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548875-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE

In tema di espropriazione per pubblica utilità, la triplicazione dovuta in caso di cessione dell'immobile al proprietario che sia anche coltivatore diretto del fondo (art. 17, primo comma, legge n. 865 del 1971) deve essere applicata sulla sola indennità dovuta per il terreno e calcolata con il criterio tabellare di cui all'art. 16 della legge stessa.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)