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Sez. 1, Sentenza n. 1959 del 06/03/1997 (Rv. 502808 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Terreno edificatorio - Espropriazione - Indennità aggiuntiva al mezzadro - Liquidazione - Criteri.
Stato
decisa il 1997-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502808-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE

In tema di espropriazione per pubblica utilità di un terreno edificabile, colui che conduce a mezzadria il fondo espropriato non può pretendere che l'indennità aggiuntiva venga determinata in misura pari alla indennità di espropriazione liquidata al proprietario sulla base del valore venale, atteso che l'art. 17, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971 n. 765 dispone che l'indennità aggiuntiva spettante al fittavolo, al mezzadro, al colono ed al compartecipante è determinata in ogni caso in misura uguale al valore agricolo medio di cui al primo comma dell'art. 16, corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, ancorché si tratti di aree comprese nei centri edificati o delimitate come centri storici.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)