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Sez. 1, Sentenza n. 733 del 16/03/1971 (Rv. 350538 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350538-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'accertamento del giudice di merito sul contenuto e sul significato delle dichiarazioni stragiudiziali rese da una parte, al fine di stabilire se esse implichino il riconoscimento, ai sensi dell'art 2730 cod civ, di un fatto contrario alla parte medesima, costituisce un apprezzamento non censurabile in Sede di legittimita se sorretto da motivazione corretta ed adeguata. (Conf 1641'67, mass n 328448).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2735

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)