Sez. U, Ordinanza n. 28346 del 28/11/2008 (Rv. 605638 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Impugnazione del silenzio serbato dalla P.A. - Art. 21 "bis" della legge n. 1034 del 1971 - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Esclusione - Riparto di giurisdizione - Criteri - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La possibilità - prevista dall'art. 21"bis" della legge n. 1034 del 1971 - di impugnare davanti al giudice amministrativo il silenzio serbato dalla P.A., costituendo uno strumento meramente processuale, non determina un'ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dovendosi avere riguardo - in ordine al riparto di giurisdizione - alla natura della pretesa sostanziale cui si riferisce la dedotta inerzia della P.A. (nella specie, le S.U. hanno confermato la sentenza del Consiglio di Stato che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sul ricorso presentato da una società avverso il silenzio serbato da un Comune relativo alla richiesta di determinazione delle quote di partecipazione della società ad un consorzio estrattivo, trattandosi di domanda tendente all'accertamento di un diritto).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 21 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)