Sez. U, Ordinanza n. 30059 del 23/12/2008 (Rv. 606007 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Silenzio rifiuto della P.A. sull'istanza di concludere un procedimento amministrativo - Impugnazione - Giurisdizione di legittimità del G.A. - Configurabilità - Presupposti, portata - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo a conoscere dell'azione, proposta ai sensi dell'articolo 21 "bis" della legge 6 dicembre 1971 n.1034, avverso il silenzio della P.A. sull'istanza di concludere un procedimento amministrativo, quando il procedimento abbia ad oggetto un rapporto caratterizzato da discrezionalità amministrativa, avendo, in astratto, il privato (articolo 2 della legge n. 241 del 1990) un interesse legittimo alla conclusione del procedimento, fermo restando che la verifica dell'esistenza in concreto dei presupposti per l'accoglimento della domanda attiene al merito. (Nella fattispecie, relativa ad una ricerca di mercato di un comune ai fini della realizzazione della sede unica degli uffici giudiziari, l'impresa selezionata dalla commissione di manutenzione della corte di appello aveva proposto impugnazione avverso il silenzio del Comune alla sua istanza di "portare a compimento tutte le procedure amministrative necessarie per la concreta realizzazione del progetto").
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 21 bis CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)