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Sez. 6, Sentenza n. 1393 del 07/04/1995 Cc. (dep. 27/05/1995) Rv. 201889 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari | Pericolo di inquinamento probatorio - Motivazione - Indicazione.
Stato
decisa il 1995-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201889-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari

In tema di misure cautelari personali è necessario che il giudice, in ordine alla ritenuta sussistenza del "concreto pericolo" di inquinamento della prova, indichi con riferimento all'indagato le specifiche circostanze di fatto dalle quali tale pericolo è desunto e fornisca sul punto adeguata e logica motivazione, non essendo sufficiente riferirsi ad un pericolo generalizzato tratto dalla gravità e dalla particolare natura del reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)