Sez. 1, Sentenza n. 3980 del 07/05/1997 (Rv. 504125 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - OBBLIGO DI CONTRATTARE IN CASO DI MONOPOLIO | Associazione operante in regime di "monopolio" dell'associazionismo di un settore - Istanza di ammissione - Obbligo di accettazione - Configurabilità - Esclusione - Applicazione della disciplina ex art. 2597 cod. civ. - Inconfigurabilità- Fondamento.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - OBBLIGO DI CONTRATTARE IN CASO DI MONOPOLIO
Il quadro generale della disciplina delle associazioni (riconosciute o meno) è caratterizzato dall'assenza di qualsiasi previsione normativa che valga a configurare, a carico di un'associazione, un obbligo di accogliere le domande di ammissione di volta in volta presentate da chi si dimostri in possesso dei requisiti richiesti. Pertanto, nell'assenza di qualsivoglia obbligo di tal genere, l'ammissione resta, pur sempre, sia da parte dell'associazione, sia da parte di chi aspiri ad entrarvi, un atto di autonomia contrattuale, sicché l'adesione ad un ente già costituito non si sottrae al requisito dell'accordo delle parti, necessario per la conclusione di ogni contratto. Nè ha pregio richiamare la disciplina dell'obbligo a contrarre che l'art. 2597 cod. civ. pone a carico del monopolista legale, ed invocarne l'applicazione analogica nel caso in esame. Una tale norma, infatti, prende in considerazione l'ipotesi dell'impresa che goda dell'esclusiva dell'offerta di beni o servizi, o in virtù di legge, o in base ad una concessione amministrativa, e, in armonia con il principio dell'utilità sociale di cui all'art. 41 della Costituzione, fissa, a tutela del consumatore, l'obbligo di contrattare del monopolista. Ma, ovviamente, una tale disciplina - che già non può essere applicata analogicamente all'ipotesi del monopolista di fatto - meno che mai può trovare applicazione in una materia - quale quella delle associazioni - che si rende del tutto estranea alla tematica del monopolio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2597, Cod. Civ. art. 16, Costituzione art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)