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Sez. U, Sentenza n. 2018 del 15/03/1985 (Rv. 439925 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - ACCORDO FRA ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI ED ASSOCIAZIONI DI COMMERCIANTI - ISTITUZIONE ED ASSEGNAZIONE DI NUOVI PUNTI DI VENDITA - TERZO CHE NON OTTENGA L'AMMISSIONE ALLA DISTRIBUZIONE - ESPERIBILITÀ DELL'AZIONE DI RISARCIMENTO DI DANNI PER FATTO ILLECITO NEI CONFRONTI DELLE PARTI STIPULANTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439925-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - ACCORDO FRA ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI ED ASSOCIAZIONI DI COMMERCIANTI - ISTITUZIONE ED ASSEGNAZIONE DI NUOVI PUNTI DI VENDITA - TERZO CHE NON OTTENGA L'AMMISSIONE ALLA DISTRIBUZIONE - ESPERIBILITÀ DELL'AZIONE DI RISARCIMENTO DI DANNI PER FATTO ILLECITO NEI CONFRONTI DELLE PARTI STIPULANTI - ESCLUSIONE.*

Con riguardo ad un accordo fra associazioni di produttori ed associazioni di commercianti, rivolto a regolare l'istituzione ed assegnazione di nuovi punti di vendita, come quello che intervenga tra la federazione degli editori dei giornali ed i Sindacati dei giornalai, con il patto di consentire la distribuzione di giornali e riviste solo a rivenditori scelti da tali organizzazioni e muniti di apposito "tesserino di prelevamento", il terzo, ad esso estraneo, il quale non abbia ottenuto la suddetta ammissione alla distribuzione, non può invocare la responsabilità risarcitoria delle parti stipulanti per fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., sotto il profilo della lesione del suo diritto di rivestire la posizione di distributore dei prodotti, atteso che un siffatto diritto non è evincibile dal principio generale della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione, né può correlarsi al disposto dell'art. 2597 cod. civ., in tema di Obbligo di contrattare dell'imprenditore in condizioni di monopolio legale, dato che questa norma, ancorché eventualmente estensibile alle ipotesi di monopolio di mero fatto, è diretta esclusivamente a tutelare il consumatore del prodotto, e non, quindi, il rivenditore (con limitazione manifestamente non in contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione). (V 2634/83, mass n 427520; (V 742/81, mass n 411218; (V 2387/62).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)