Sez. 2 - , Sentenza n. 22763 del 10/07/2020 Ud. (dep. 28/07/2020) Rv. 279478 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Art. 63, comma quarto, cod. pen. - Concorso di circostanze ad effetto speciale - Aumento di pena per la circostanza meno grave nella misura massima consentita - Specifico dovere di motivazione del giudice - Sussistenza.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
In tema di concorso di circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di circostanze ad effetto speciale, incombe uno specifico dovere di motivazione al giudice che, dopo aver quantificato la pena relativa alla circostanza più grave, ritenga di procedere ad un ulteriore aumento nella misura massima consentita dall'art. 63, comma quarto, cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63 com. 4, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)