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Sez. 2, Sentenza n. 5911 del 22/11/2012 Ud. (dep. 07/02/2013) Rv. 254527 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Circostanze ad effetto speciale - Rilevanza - Esclusione - Specifico dovere di motivazione del giudice - Necessità.
Stato
decisa il 2012-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254527-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

In tema di concorso di circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di circostanze ad effetto speciale (art. 63, comma quarto, cod.pen.), è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli escluda la rilevanza della circostanza concorrente meno grave, sia ove la ritenga, ed in quest'ultimo caso sarà necessario indicare le ragioni che hanno indotto alla quantificazione dell'aumento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63 com. 4, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)