Sez. U, Sentenza n. 6420 del 11/03/2008 (Rv. 602276 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Quesito di diritto - Contenuto - Generalità e mancanza di riferimento alla fattispecie - Inadeguatezza - Conseguenze - Inammissibilità del motivo - Possibilità di desumere il quesito dal motivo - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
A norma dell'art. 366 "bis" cod. proc. civ., è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un'enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 bis, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)