Sez. U, Sentenza n. 11210 del 08/05/2008 (Rv. 602895 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Quesito di diritto - Contenuto - Genericità e mancanza di riferimento alla questione di diritto - Inadeguatezza - Conseguenze - Inammissibilità del motivo - Fattispecie relativa a ricorso per motivi di giurisdizione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione, nel caso in cui il quesito di diritto, di cui all'art. 366 "bis" cod. proc. civ., si risolva in un'enunciazione tautologica, priva di qualunque indicazione sulla questione di diritto oggetto della controversia. (Nella specie, in una controversia risarcitoria per danno differenziale da infortunio lavorativo subito da pubblico dipendente, la P.A. ricorrente per cassazione, nel contestare con un unico motivo la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario riconosciuta dalla sentenza di merito, aveva formulato un quesito in cui mancava qualsiasi riferimento alla questione di diritto, incentrata sulla rilevanza della data dell'infortunio sul lavoro - verificatosi nell'anno 1994 - quale fatto generatore del diritto al risarcimento ovvero della data di accertamento della responsabilità penale, in base al giudicato, quale presupposto della responsabile civile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 1, Cod. Proc. Civ. art. 366 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)