Sez. L, Sentenza n. 12378 del 19/11/1991 (Rv. 474676 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assegni familiari - Contributi - In genere | Aliquota ridotta per le cooperative iscritte nello schedario generale ex decreto n. 1577 del 1947 - Applicabilità alle banche popolari - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assegni familiari - Contributi - In genere
La disciplina dell'art. 1 del D.L.G. 16 aprile 1948 n. 569 - secondo cui le disposizioni del D.L.G.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 (recante provvedimenti per la cooperazione) non si applicano alle società cooperative a responsabilità limitata di cui al D.lgs. 10 febbraio 1948 n. 105, contenente disposizioni sull'ordinamento delle banche popolari comporta l'inapplicabilità a tali banche di tutte le disposizioni del decreto n. 1577 del 1947, e conseguentemente della norma di cui all'art. 20 della legge 16 aprile 1974 n. 114 che per le cooperative iscritte nello schedario generale previsto dal medesimo decreto fissa nella misura ridotta del cinque per cento l'aliquota dei contributi dovuti alla Cassa unica per gli assegni familiari.
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1577 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/02/1948 num. 105, Decreto Legisl. 16/04/1948 num. 569 art. 1, Legge 16/04/1974 num. 114 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)