Sez. L, Ordinanza n. 14708 del 26/06/2006 (Rv. 590586 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Configurabilità in relazione alle sentenze della Corte di cassazione - Caratteri - Svista - Censure finalizzate ad un riesame dell'apprezzamento del fatto e della decisione di diritto - Inammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
L'errore revocatorio, previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., proponibile anche avverso le sentenze della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 391 bis dello stesso codice di rito, deve consistere in una svista, in virtù della quale il giudicante afferma come sussistente un fatto chiaramente insussistente o viceversa, dovendo ritenersi inammissibile la censura finalizzata ad un riesame dell'apprezzamento del fatto e della decisione di diritto, alla stregua di atti formati in un precedente e diverso giudizio (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ. avverso una precedente sentenza della stessa Corte, non ravvisando gli estremi dell'errore revocatorio nell'aver la Corte medesima disatteso la richiesta di applicazione delle fonti comunitarie in tema di parità di trattamento e rilevando che il ricorso in esame, "sub specie" di errore di fatto, proponeva una nuova valutazione della materia del contendere, previo riesame di questioni già dibattute tra le parti e decise dal giudice di legittimità).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)