Sez. 3, Sentenza n. 2052 del 20/06/1968 (Rv. 334171 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - IPOTESI DI RIMESSIONE- TASSATIVITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - IPOTESI DI RIMESSIONE- TASSATIVITA.*
Il potere del giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice, avendo carattere eccezionale, e consentito solo nei casi tassativamente indicati nell'art. 354 cod.proc.civ. (Conf. Alla sentenza n.985-67, massima n.327261 407-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)