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Sez. 3, Sentenza n. 2052 del 20/06/1968 (Rv. 334171 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - IPOTESI DI RIMESSIONE- TASSATIVITA.*
Stato
decisa il 1968-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334171-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - IPOTESI DI RIMESSIONE- TASSATIVITA.*

Il potere del giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice, avendo carattere eccezionale, e consentito solo nei casi tassativamente indicati nell'art. 354 cod.proc.civ. (Conf. Alla sentenza n.985-67, massima n.327261 407-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)